Il 9 agosto entrerà in vigore il Decreto legislativo 106 del 16 giugno 2017 “Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE” che ha creato in questi ultimi mesi un po’ di confusione tra gli addetti ai lavori, in quanto il Decreto sul Regolamento CPR e la normativa CEI 64-8 Variante 4 (dove erano indicati tempi e modi relativi all’installazione dei cavi conformi al regolamento) non viaggiavano nella stessa direzione in merito all’utilizzo di cavi non conformi.
In questi giorni si sono svolti alcuni incontri per cercare di chiarire la situazione poiché a seguito del Decreto dal 9 agosto possono essere installati solo ed esclusivamente cavi che sono conformi al regolamento CPR e per chi non installerà cavi non conformi sono previste pesanti sanzioni.
Tra i punti discussi risulta che potranno essere installati cavi non marcati CE purché conformi alla norma armonizzata EN 50575 (il periodo di coesistenza è durato dal 10 giugno 2016 al 1 luglio 2017) e al regolamento CPR.
Se il cavo è stato immesso sul mercato prima della fine del periodo di coesistenza della norma armonizzata, allora il cavo è conforme al Regolamento e quindi al Decreto Legislativo 106/2017.
Questo significa che possono essere installati senza problemi e senza sanzioni.
Continueranno nei prossimi giorni incontri e spiegazioni in merito al regolamento CPR e alla normativa di riferimento e a settembre potrebbero esserci nuovi tavoli di lavoro per eliminare qualsiasi equivoco o incomprensione legislativa e normativa.