Certificazione energetica: le prime novità del 2016

certificazione energetica e climatizzazione

Novità sul fronte certificazione energetica, efficienza energetica e impianti con la pubblicazione in GU del 22 gennaio del Decreto n. 224 approvato il 18/01/2016. A 6 mesi dalla pubblicazione del Decreto Dirigenziale n. 6480 del 30 luglio 2015, Regione Lombardia ha chiarito alcuni aspetti emersi dall’applicazione sul campo delle regole contenute nel dispositivo dirigenziale.

Novità in materia di certificazione energetica

certificazione energetica e climatizzazioneSi esclude l’obbligo di allegazione dell’APE per i provvedimenti giudiziali portanti trasferimenti immobiliari conseguenti a procedure esecutive individuali o concorsuali.

L’installazione dei dispositivi per la termoregolazione e la contabilizzazione del calore, che non avvenga nell’ambito di un più complesso intervento di ristrutturazione dell’impianto termico o di riqualificazione energetica, è assimilata a un intervento che non determina la modifica delle prestazioni energetiche e, quindi, non comporta né la decadenza dell’idoneità dell’Attestato di Prestazione Energetica (APE), qualora sia stato precedentemente emesso, né la sua redazione ex novo.

Modificata la dichiarazione di conformità del certificatore che con la nuova formulazione funge da dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà con il quale il professionista dichiara che la copia cartacea è conforme al file depositato nel Catasto Energetico Edifici Regionale.

Il libretto di impianto deve essere obbligatoriamente allegato all’Attestato di Prestazione Energetica consegnato all’acquirente o locatario prima della stipula del contratto e non necessariamente unito all’APE allegato al contratto medesimo, in sede di stipulazione, come segnalato dal documento approvato il 18/09/2015 dal Consiglio Nazionale del Notariato, Area Scientifica – Studi Pubblicistici (link PDF allegato).

Efficienza energetica degli edifici

efficienza energeticaLa D.G.R. 4362 del 20/11/2015 ha disposto di far slittare al primo gennaio 2017 le disposizioni per l’efficienza energetica degli edifici, approvate con D.G.R. 3868 del 17/07/2015, relative ai requisiti prestazionali dei serramenti, prevedendo che fino al 31/12/2016 i valori limite di trasmittanza termica indicati per la sostituzione dei serramenti, in caso di riqualificazione energetica, siano gli stessi di quelli previsti per accedere alla detrazione fiscale prevista dalle norme statali (1,80 W/m2K anziché 1,40 W/m2K in zona climatica E e 1,60 W/m2K anziché 1,00 W/m2K in zona F).

Il certificatore è obbligato a indicare gli interventi migliorativi nell’apposita sezione dell’APE, in caso siano presenti ciò costituisce un inadempimento ed è oggetto di verifica in sede di controllo della conformità dell’APE. Tale indicazione può essere omessa solo qualora il certificatore dichiari, in caso di edifici di classe A3 e A4, che ulteriori interventi migliorativi non sono convenienti in termini di costi-benefici; tale dichiarazione va obbligatoriamente annotata nella sezione “Informazioni sul miglioramento della prestazione energetica” dell’APE stesso.
Specificate le disposizioni vigenti in caso di ampliamento volumetrico, recupero sottotetti e nuovi volumi edilizi.

Apparecchi di illuminazione: cosa cambia?

L’installazione di nuovi apparecchi di illuminazione deve rispettare i requisiti minimi definiti dai regolamenti comunitari emanati ai sensi della direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE. I nuovi apparecchi devono avere almeno le stesse caratteristiche tecnico funzionali di quelli sostituiti e permettere il rispetto dei requisiti normativi d’impianto previsti dalle norme UNI e CEI vigenti. Le regole descritte nel punto 8.9 del D.D. n. 6480/2015, valgono anche nel caso in cui tali apparecchi siano installati in un edificio di nuova costruzione o soggetto a ristrutturazione importante di primo o di secondo livello.

Installazione di pompe di calore

Aggiornamenti specifici anche per la sostituzione del generatore di calore, l’installazione di pompe di calore di potenza inferiore a 15 kW e di impianti alimentati a biomassa.

Il libretto di impianto deve essere obbligatoriamente allegato all’Attestato di Prestazione Energetica

Per esempio, ai fini del calcolo delle prestazioni energetiche dell’edificio, qualora in un ambiente servito da impianto di riscaldamento sia presente anche un impianto in pompa di calore reversibile tipo split, quest’ultimo deve essere considerato ai fini del raffrescamento e può essere trascurato ai fini del riscaldamento.

 

Energia rinnovabile e efficienza energetica

certificazione energetica e rinnovabiliPer quanto riguarda le rinnovabili, qualora un edificio soggetto ai requisiti degli “edifici ad energia quasi zero” sia allacciato a una rete di teleriscaldamento che ne copra l’intero fabbisogno di calore per la climatizzazione invernale e la fornitura di acqua calda sanitaria, non incorre negli obblighi relativi alla copertura con fonti energetiche rinnovabili (FER) dei fabbisogni di energia primaria per la produzione di acqua calda sanitaria e della somma dei fabbisogni per la climatizzazione invernale, estiva e l’acqua calda sanitaria, ma resta soggetto all’obbligo di installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica. Sono soggetti agli obblighi di integrazione delle FER gli “edifici sottoposti a ristrutturazione rilevante” anche se non ricompresi nella definizione di ristrutturazione importante di primo livello.

Autore: Arch. Annalisa Galante per ElettricoMagazine

Per approfondimento:

l’articolo la rivoluzione della certificazione energetica (Arch. Annalisa Galante per ElettricoMagazine)

Decreto, 18 gennaio 2016 – 224

GuidaNotai2015

 

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