La dichiarazione di conformità alla regola dell’arte, così denominata dall’articolo 5 del Decreto 27 marzo 2008, n 37 (sinteticamente DM 37/08) risulta essere un allegato obbligatorio di moltissimi adempimenti quali:
Nonostante siano ormai passati più di 9 anni dalla pubblicazione del DM 37/08, da parte degli utenti finali, si sente ancora il bisogno di chiarezza in merito alla documentazione accompagnatoria da ottenere dall’impresa installatrice.
In una serie di articoli si vogliono approfondire alcuni aspetti relativi al DM 37/08 ed in particolare in riferimento a:
In riferimento al campo di applicazione già all’articolo 1, viene specificato che il DM 37/08 si applica agli impianti in tutti gli edifici.
Il DPR 412-93 definisce l’edificio come, un “sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti, dispositivi tecnologici ed arredi che si trovano al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l’ambiente esterno, il terreno, altri edifici”.
Lo stesso DPR 412-93 classifica gli edifici in funzione della destinazione d’uso come segue:
Le tipologie di impianto sono invece elencate nell’art.1 comma 2 dello stesso DM 37/08:
a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere;
b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;
c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
e) impianti per la distribuzione e l’utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;
f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
g) impianti di protezione antincendio.
È fondamentale chiarire che la precedente legge 46/90 aveva un differente campo di applicazione ovvero: gli impianti elettrici di cui alla lettera a) in tutti gli edifici ed i restanti impianti (da b. a g.) nei soli edifici E1 – civile abitazione.
A titolo di esempio, ciò significa che la realizzazione di un nuovo impianto termico (lettera c) in un centro commerciale (E5) non era soggetto al rilascio della dichiarazione di conformità alla regola dell’arte.
Sempre in merito di campo di applicazione si devono individuare sia le responsabilità delle persone interessate dal decreto ovvero:
sia le tipologie di intervento sugli impianti:
L’obbligo del committente è sinteticamente quello di affidarsi ad imprese abilitate ai sensi del DM 37/08 nel caso in cui la commessa rientri nel campo di applicazione.
È fondamentale chiarire che, come tutte le leggi, la definizione di un campo di applicazione definisce implicitamente tutto ciò che non rientra, ovvero a titolo d’esempio:
È bene quindi chiarire che “manutenzione ordinaria” è quella finalizzata a contenere il degrado normale d’uso nonché a far fronte ad eventi accidentali che comportino la necessità di primi interventi, che comunque non modifichino la struttura essenziale dell’impianto o la loro destinazione d’uso. In estrema sintesi è costituita da interventi di regolari quali regolazioni, serraggi, pulizia e sostituzione di componenti con altri di caratteristiche tecniche identiche.
Questa differisce dalla manutenzione straordinaria (come definita dalla guida CEI 0-3), con la quale si intendono gli interventi sugli impianti, con rinnovo e/o sostituzione di sue parti, che non modificano in modo sostanziale le sue prestazioni, e che non ricadano negli interventi di manutenzione ordinaria.
Per meglio chiarire il concetto di manutenzione straordinaria la Guida CEI 0-3 riporta alcuni esempi:
Le imprese abilitate sono quelle iscritte nel registro delle imprese, o nell’Albo provinciale delle imprese artigiane, che hanno provveduto a nominare un responsabile tecnico in possesso di specifici requisiti professionali:
Il committente può quindi agevolmente verificare l’abilitazione dell’impresa appaltatrice tramite una semplice visura camerale.
Il possesso dei requisiti tecnici precedentemente elencati consentono di operare anche in autonomia all’interno di imprese non installatrici (es. un manutentore elettrico di una catena di negozi, se in possesso dei requisiti tecnici riconosciuti dalla Camera di Commercio, consente di realizzare nuovi impianti, ampliamenti, trasformazioni e manutenzione straordinaria, rilasciando autonomamente la relativa dichiarazione di conformità).
Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche, le imprese installatrici avendo operato a regola d’arte, rilasciano la regolare dichiarazione di conformità, secondo il modulo allegato al DM 37/08, i cui contenuti e gli allegati obbligatori, saranno oggetto di un prossimo articolo.
Il DM 37/08 si applica a 7 tipologie impiantistiche: Elettrico, Elettronico, Climatizzazione, Idrosanitaria, Gas, Ascensori, Antincendio, all’interno di tutte le tipologie di edificio.
I lavori relativi all’installazione di nuovi impianti, trasformazione, ampliamento e manutenzione straordinaria devono essere commissionati e realizzati da imprese abilitate dalla Camera di Commercio previa nomina di un Responsabile Tecnico.
Impianti in assenza di edifici o manutenzione ordinaria non rientrano nel campo di applicazione del Decreto 37/08.
Al termine dei lavori compresi nel campo di applicazione del Decreto, l’impresa installatrice, previa verifica, deve rilasciare la Dichiarazione di Conformità alla Regola dell’Arte secondo un modello allegato I al Decreto 37/08.