Cosa significa lavorare a regola dell’arte?

Rubrica di approfondimento tecnico-normativo realizzata dai tecnici di Unae Emilia Romagna. Oggi si parla di regola dell'arte
Cosa significa lavorare a regola dell’arte?

Lo scopo di questo articolo è portare l’attenzione degli installatori sul concetto di “regola dell’arte” termine sulla bocca di tutti gli addetti ai lavori ma la cui conoscenza risulta a volte abbastanza evanescente e perlomeno spesso interpretata in modi diversi e cercare di fornire dati, informazioni e correnti di pensiero per potersi destreggiare nella foresta di adempimenti, norme, leggi e interessi economici.

Il concetto di regola dell’arte ha avuto origine nel medioevo. In quel periodo in molte città d’Europa iniziarono a sorgere le corporazioni di arti e mestieri che cominciarono a introdurre regole e modi di comportamento per disciplinare/regolamentare queste associazioni. Successivamente fra la fine ottocento e l’inizio del novecento, con lo sviluppo dell’era industriale, il concetto viene adottato ed esteso a tutte le produzioni sia di macchine che di impianti.

Nonostante questo concetto abbia registrato una vasta diffusione e sia frequentemente utilizzato in contratti e sentenze, essendo espressamente citato dal legislatore – vedi art. 2224 del codice civile che cita “il prestatore d’opera è tenuto a procedere all’esecuzione dell’opera secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d’arte” – non ha mai fornito una definizione dettagliata e tangibile.

Per quanto attiene il settore elettrico possiamo trovare una prima embrionale definizione nella legge 186 del 1968, legge composta di soli due articoli che citano:

  • Art. 1: I lavori devono essere realizzati a regola d’arte.
  • Art- 2: Si considerano a regola d’arte i lavori eseguiti in conformità alle norme CEI.

Il medesimo concetto lo ritroviamo poi nel 1990 con la legge 46 e successivamente nel 2008 col DM 37 che interessa direttamente gli installatori e che recita: “Le imprese realizzano gli impianti secondo la regola dell’arte, in conformità’ alla normativa vigente e sono responsabili della corretta esecuzione degli stessi. Gli impianti realizzati in conformità alla vigente normativa e alle norme dell’UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell’Unione europea o che sono parti contraenti dell’accordo sullo spazio economico europeo, si considerano eseguiti secondo la regola dell’arte”.

Per gli ambienti di lavoro interviene anche il D.Lgs. 81 del 2008 che nell’art. 81 riafferma lo stesso concetto, ma ancora non siamo giunti ad una definizione di regola dell’arte che non si presti ad interpretazioni.

Nel caso in cui non si applichino le norme tecniche (CEI, CENELC, IEC, UNI), una definizione della Regola dell’arte è quella del Buon padre di famiglia che si esplicita nel fatto che occorre agire con Perizia, Prudenza e Diligenza (art. 1176 del Codice Civile): in questo caso è ovviamente più difficoltoso dimostrare che si è applicata la regola d’arte.

Definizioni

In qualsiasi ambito tecnico ed in particolare nel settore elettrico si impone, per realizzare impianti “a regola d’arte”, il rispetto delle normative che sono articolate in due tipologie di riferimento: le norme giuridiche e le norme tecniche.
La conoscenza delle norme e la distinzione tra norma giuridica e norma tecnica è pertanto il presupposto fondamentale per un approccio corretto alle problematiche degli impianti elettrici che devono essere realizzati conseguendo quel “livello di sicurezza accettabile” che non è mai assoluto, ma è, al progredire della tecnologia, determinato e regolato dal legislatore e dal normatore.

Norme giuridiche

Per definizione le norme giuridiche sono tutte le leggi dalle quali scaturiscono le regole di comportamento. Sono obbligatorie e vengono emanate dagli Organi legislativi nazionali ed europei e si suddividono in:

  • Nazionali, Regionali, ecc.: rientrano in questa categoria le Leggi, i DPR, i Decreti legislativi, le Ordinanze;
  • Extranazionali o Comunitarie: rientrano in questa categoria le Risoluzioni, le Direttive, le Raccomandazioni.

Norme tecniche sulla regola dell’arte

In settori particolari caratterizzati da complessità tecniche e dalla necessità di continuo aggiornamento, quali ad esempio la sicurezza, le norme giuridiche non entrano nel merito di requisiti tecnici di dettaglio, ma rinviano per questi alle norme tecniche.

La norma tecnica è definita a livello europeo (norma UNI CEI EN 45020) come il “documento, prodotto mediante consenso e approvato da un organismo riconosciuto, che fornisce, per usi comuni e ripetuti, regole, linee guida o caratteristiche, relative a determinate attività o ai loro risultati, al fine di ottenere il miglior ordine in un determinato contesto”.

La norma tecnica corrisponde alla migliore tecnologia disponibile e rappresenta la codificazione dei corrispondenti standard tecnici.

I campi disciplinati dalle norme sono i più disparati, in quanto spaziano dai materiali ai prodotti, dalle macchine agli impianti, alle costruzioni in generale.

Le norme tecniche non sono per loro natura obbligatorie: diventano obbligatorie nel momento in cui una legge o un’altra norma legislativa fa espresso riferimento ad esse.

La loro applicazione costituisce un metodo corretto ed esaustivo per soddisfare le norme di legge generiche, in quanto viene in tal modo garantito un livello minimo di sicurezza rispondente alla regola dell’arte. In pratica chi applica la norma tecnica non è tenuto a dimostrare di avere lavorato a regola d’arte in quanto la Norma è riconosciuta dal legislatore come regola dell’arte laddove si dice espressamente che la norma tecnica ha la presunzione della regola d’arte.

Nessuno può quindi pretendere di più di quanto indicato dalla norma tecnica, tranne ovviamente accordi contrattuali fra contraente e installatore.

Alla emanazione delle norme tecniche sono preposti appositi Enti di normazione che, per garantire la massima trasparenza e imparzialità, vedono la partecipazione di tutte le parti sociali interessate, quali i produttori, i consumatori, le autorità competenti. In Italia l’organismo riconosciuto ad emettere le norme per il settore elettrico è il CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano), in Europa il CENELEC (Comitato europeo di normazione elettrotecnica), nel mondo l’IEC (Commissione elettrotecnica internazionale).

In base all’ambito territoriale in cui operano, gli enti di normazione vengono distinti in internazionali, europei e nazionali; essi, per ragioni storiche, sono presenti con due organizzazioni diverse: una per il settore elettrico (CEI) e una per tutti gli altri settori (UNI).

Oltre alle norme tecniche gli enti normatori pubblicano anche delle guide che, pur non rientrando nella tipologia delle norme riconosciute dalla legge, devono essere considerate quali pubblicazioni ausiliarie equiparate a qualsiasi altra pubblicazione tecnica a meno che non siano espressamente citate da qualche provvedimento legislativo.

Articolo di UNAE Emilia Romagna per ElettricoMagazine 

Approfondimenti

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