La regola dell’arte deve intendersi come il complesso delle regole tecniche cui attenersi per assicurare uno standard minimo di accettabilità sia di un progetto, sia di un impianto, sia di un componente in termini di utilizzabilità, durata, affidabilità e sicurezza.
Nel primo articolo redatto dagli esperti di Unae si è parlato del concetto della regola dell’arte e l’installatore per poter affermare di lavorare a regola d’arte deve conoscere e applicare le norme giuridiche (Leggi) e le pertinenti norme tecniche.
Nel secondo articolo si evince che nel settore impiantistico elettrico, se gli impianti sono realizzati in conformità alle norme tecniche, per la legge italiana sono considerati a regola d’arte.
Ricevendo il progetto, l’installatore deve saperlo leggere correttamente e valutarne le macroscopiche carenze, nei limiti delle conoscenze tecniche che sono richieste per lo svolgimento dell’attività professionale.
Per quanto riguarda la parte operativa:
L’elenco non è sicuramente esaustivo, ma costituisce la base fondamentale per il presupposto della regola dell’arte.
Il mancato rispetto della regola dell’arte, a prescindere dal rispetto o meno delle singole pattuizioni contrattuali, determina sempre una responsabilità per danni, questo per pacifica e concorde giurisprudenza sia di merito (Giudici di Pace, Tribunali, Corti d’Appello) sia di legittimità (Corte di Cassazione).
Solo per citare un esempio, si richiama la sentenza pronunciata dalla Suprema Corte di Cassazione, n. 12995 del 31 maggio 2006. In essa si ribadisce che l’appaltatore, anche laddove si attenga alle indicazioni di un progetto eseguito da un professionista, può essere ritenuto responsabile per i vizi dell’opera in quanto, conservando in ogni caso una certa autonomia, è tenuto ad eseguire l’opera stessa secondo le regole dell’arte.
Da ciò discende come conseguenza immediata che se l’installatore, nei limiti delle cognizioni tecniche da lui esigibili, non segnala al committente le carenze e gli errori macroscopici dell’opera, nonostante sia stato il committente stesso o il suo progettista a predisporre il progetto e a fornire indicazioni sulla sua realizzazione, sarà comunque corresponsabile in caso di danno anche se ha eseguito fedelmente il progetto e le indicazioni contenute (ad esempio se nel progetto di un locale bagno è prevista una presa elettrica a 30 cm dal bordo vasca, l’installatore deve saper riconoscere l’errore progettuale in quanto trattasi di errore macroscopico che rientra nei limiti delle conoscenze tecniche che l’installatore deve avere).
Se invece il committente reso edotto da parte dell’installatore delle carenze e/o degli errori del progetto chiede a quest’ultimo di dare ugualmente esecuzione alle indicazioni di progetto, lo stesso installatore è esente da responsabilità essendo stato oggettivamente privato della libertà di decisione (nudus magister). In tal caso è indispensabile che l’installatore, a sua salvaguardia, ne dia comunicazione al committente con un documento scritto.
La Suprema Corte ha inoltre ritenuto che anche in assenza di una specifica norma tecnica che imponga determinati adempimenti è configurabile la responsabilità per danni derivanti dalla mancata osservanza delle generiche norme di salvaguardia.
È proprio per questo motivo che nel corso degli anni c’è stato un sempre maggiore affinamento delle indagini tecniche in campo processuale, volto a verificare l’esistenza di quell’accorgimento che, pur non essendo stato normato, avrebbe potuto evitare il verificarsi del danno.
In pratica la responsabilità dell’installatore non viene chiamata in causa quando egli ha seguito la norma tecnica (Regola dell’arte), ma quando il danno è provocato da un elemento che non è contenuto nella normativa ma che con il comportamento del Buon padre di famiglia (Perizia, Prudenza e Diligenza) l’installatore avrebbe potuto valutarlo e od eliminarlo.
Questa ipotesi nel campo dell’impiantistica elettrica è piuttosto rara in quanto è un settore molto normato e caratterizzato da norme tecniche molto dettagliate che entrano anche nei particolari realizzativi.