L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare (provvedimento 165110/2017) con le modalità di cessione del credito relativo all’ecobonus sui lavori condominiali anche a banche e intermediari finanziari, oltre che a fornitori e imprese edili per i contribuenti che rientrano nella no tax area.
La detrazione non può essere in nessun caso essere ceduta alle pubbliche amministrazioni.
La legge di bilancio 2017 ha, infatti previsto la possibilità di cedere un credito d’imposta corrispondente alla detrazione per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per particolari interventi di riqualificazione energetica sulle parti comuni di edifici.
Il credito d’imposta cedibile corrisponde alla detrazione dall’imposta lorda delle spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021:
La detrazione si applica su un ammontare delle spese non superiore a 40 mila euro moltiplicato il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio e deve essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo.
Entro il 31 dicembre del periodo d’imposta di riferimento, il condòmino che cede il credito d’imposta deve comunicare l’avvenuta cessione e l’accettazione del cessionario (indicando la denominazione e il codice fiscale di quest’ultimo) all’amministratore di condominio.
L’amministratore del condominio deve comunicare annualmente questi dati all’Agenzia delle Entrate con la procedura prevista ai fini della dichiarazione precompilata e consegna al condòmino la certificazione delle spese a lui imputabili sostenute nell’anno precedente dal condominio.
Il mancato invio della comunicazione rende inefficace la cessione del credito.
Qui è possibile leggere la Nota Agenzia delle Entrate.