Il preposto ai lavori (PL) ricopre una funzione importantissima sia per l’esecuzione dei lavori, sia per la sicurezza, in quanto è il tramite tra il datore di lavoro/dirigente (colui che impartisce le direttive e fornisce i mezzi per lavorare in sicurezza) e l’operatore che deve eseguire il lavoro.
I ruoli, le mansioni, le competenze, le responsabilità e le sanzioni sono definiti dal Dlgs 81-08 e successivi aggiornamenti.
In particolare per i lavori elettrici, dove il pericolo è ancora più subdolo in quanto invisibile, vi è anche la norma CEI 11-27, dove vengono definite le modalità di esecuzione dei lavori e vengono anche specificate le caratteristiche e le mansioni delle varie figure interessate.
Gli articoli 2 lett. b) e 18 del D.Lgs. 81/08 pongono come riferimento dell’obbligo antinfortunistico il datore di lavoro, il quale può strutturare l’organizzazione del personale in modo che i compiti siano distribuiti tra più persone, che occupano le diverse funzioni aziendali sia come dirigenti che come preposti, affinché la suddivisione dei compiti corrisponda alle effettive necessità dell’impresa, soprattutto finalizzate alla prevenzione degli infortuni e l’attribuzione delle funzioni sia accompagnata da poteri reali e affidata a persone idonee per quella particolare funzione.
Il dirigente al quale fosse stato delegato l’obbligo di attuare le misure di sicurezza risponderà solo nei limiti dell’incarico conferitogli e, se questo richiedeva un
adeguato e autonomo potere di spesa, risponderà dei suoi obblighi in funzione dei mezzi economici di cui è stato fornito per attuarle, se l’attuazione degli obblighi richiedeva un intervento di tipo economico.
Il dirigente è definito (sempre dalla legislazione) come la “persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa”.
Il preposto è invece definito come la “persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”.
Possono rientrare nella funzione di preposto il capo ufficio, il capo reparto, il capo cantiere, il capo squadra ecc.
Si presuppone cioè un ordine gerarchico; è giusto ritenere preposta la persona inquadrata in un certo livello in azienda, tale per cui egli abbia il potere di intervenire direttamente per evitare la possibilità di infortuni.
In ogni caso la presenza delle figure gerarchiche della prevenzione prescinde completamente da consapevolezza, attribuzione o mansione, ma si fonda in ultima analisi sul principio di effettività, sulla oggettiva collocazione gerarchica del soggetto nella concreta organizzazione del lavoro, principio che è sancito in modo inequivocabile dall’art. 299 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.; l’individuazione dei destinatari delle norme antinfortunistiche, e ciò vale anche per la figura del preposto, va compiuta non tanto in relazione alla qualifica rivestita nell’ambito dell’organizzazione aziendale ma, soprattutto, con riferimento alle reali mansioni esercitate le quali comportino le assunzioni di fatto delle responsabilità.
La qualifica e le responsabilità del preposto non competono soltanto ai soggetti forniti di titoli professionali o di formali investiture, ma a chiunque si trovi in una posizione di supremazia, sia pure embrionale, tale da porlo in condizioni di dirigere l’attività lavorativa con altri lavoratori soggetti ai suoi ordini; in sostanza preposto può essere chiunque, in una formazione per quanto piccola di lavoratori, esplichi le mansioni di caposquadra al di fuori della immediata direzione di altra persona a lui soprastante.
Riepilogando la ripartizione dei compiti antinfortunistici delle figure della linea gerarchica aziendale nel luogo di lavoro prevista dal legislatore è così articolata:
Si parte degli obblighi del datore di lavoro e prosegue assegnando ai dirigenti l’onere di organizzare in modo adeguato e sicuro l’utilizzo delle strutture e dei mezzi messi a disposizione dal datore di lavoro stesso.
Arriva all’anello finale della catena gerarchica, ovvero alle figure dei preposti (capi squadra, capireparto, capiturno, capi ufficio, supervisori, ecc., tutte le figure dotate di una reale supremazia sui altri lavoratori) ai quali la legge attribuisce l’obbligo di vigilare sulla corretta ottemperanza da parte dei lavoratori delle misure e procedure di sicurezza predisposte dai vertici aziendali (e riferire ai suoi superiori le carenze e/o mancata osservanza delle misure di prevenzione riscontrate nei luoghi di lavoro).
In riferimento alle attività indicate all’articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:
Il PL sovrintende ai lavori ed è, per tale qualifica, responsabile di quanto segue:
È la persona, designata dalla URI (unità responsabile dell’impianto o titolare dell’impianto) quando si debba effettuare un’attività lavorativa sul o in prossimità dell’impianto, cui fanno capo le seguenti responsabilità:
A questo punto è importante riportare e sottolineare alcune precisazioni fornite dalla CEI 11-27.
Mentre la figura URI è presente anche nella CEI EN 50110-2, la figura URL è presente soltanto nella norma CEI 11-27 per agevolare il compito delle Società strutturate e/o di grandi dimensioni che hanno uno staff di responsabili per la progettazione dei lavori da eseguire sugli impianti elettrici e hanno anche il compito di condurre le relative analisi del rischio.
Per evitare fraintendimenti collegati alle nuove figure, si deve tener presente pertanto che URI e URL sono state introdotte per tener conto che nelle aziende/società organizzate e strutturate (ad esempio di medie e grandi dimensioni) ogni attività lavorativa viene studiata e progettata più che da una singola persona, da uno staff aziendale.
Quest’ultimo può essere formato da personale appartenente a più comparti e che viene coinvolto per le più svariate ragioni in relazione al mansionario aziendale e/o alle responsabilità assegnate.
Per le aziende con minore struttura, per gli artigiani o per micro aziende, la figura URI è sempre presente in quanto proprietaria dell’impianto elettrico, mentre le figure di URL, RI e PL possono essere distinte o possono coincidere in un’unica Persona, purché questa abbia tutte le competenze necessarie.
La Norma CEI 11-27, prescindendo dalla reale organizzazione aziendale e dalle relative dimensioni, fa riferimento soltanto al RI e al PL.
Le definizioni sopra riportate assumono importanza in quanto rendono possibile, a cura dell’azienda interessata, l’esplicito abbinamento del loro personale alla URI o alla URL, oppure al RI o al PL.
Confrontando le sopracitate figure della CEI 11-27 con quelle del Dlgs 81-08, si può affermare che:
URI – presente solo in aziende di grandi dimensioni, corrisponde al dirigente mentre RI può essere il proprietario dell’impianto, il conduttore dell’impianto, cioè colui che incaricato dal proprietario conosce i punti salienti dell’impianto stesso e si occupa di mantenerlo in efficienza, quindi corrisponde al dirigente; il preposto ai lavori in questo caso corrisponde chiaramente al preposto;
URL – può essere la squadra interna o esterna che esegue il lavoro;
Preposto ai Lavori e preposto alla conduzione dei lavori sono equivalenti;
Responsabile impianto nella conduzione quotidiana e Responsabile impianto per l’esecuzione dei lavori sono equivalenti? Solo se sono PES entrambi.
Ecco dunque uno schema che mostra le figure coinvolte per la sicurezza sui lavori secondo il Dlgs. 81-08 e le corrispondenti della CEI 11-27: