L’obbligo di manutenzione degli impianti elettrici nei luoghi di lavoro

Il Decreto legislativo 81/2008 dall’articolo 80 all’articolo 87 riporta diverse indicazioni per la manutenzione degli impianti elettrici
manutenzione degli impianti elettrici

Il testo unico per la sicurezza, d.lgs. 81/2008 dedica il titolo III all’uso uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale ed in particolare gli articoli dall’80 all’87 agli impianti ed alle apparecchiature elettriche.

Tra questi, l’articolo 86 carica il datore di lavoro dell’obbligo di effettuare regolarmente verifiche e controlli sull’impianto elettrico.
Già il DPR 462 del 2001 impone al datore di lavoro la verifica periodica degli impianti di terra, di protezione contro le scariche atmosferiche e degli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione secondo la periodicità riportate in tabella 1.

Tabella 1 -manutenzione degli impianti elettrici

Tabella 1 – Periodicità di verifica degli impianti soggetti al DPR 462-2001

Le verifiche previste dal DPR 462/2001 devono essere commissionate alla ASL territorialmente competente o ad un ente notificato al Ministero dello Sviluppo Economico (MISE). L’elenco completo degli enti notificati è disponibile sul sito del MISE al seguente link.

Oltre a quanto richiesto dal DPR 462/2001, il datore di lavoro provvede affinché gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dai fulmini siano periodicamente sottoposti a controllo secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e la normativa vigente per verificarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza. L’esito dei controlli è verbalizzato e tenuto a disposizione dell’autorità di vigilanza.

A quasi 10 anni dalla pubblicazione l’articolo 86 è rimasto ancora incompiuto, infatti il MISE avrebbe dovuto emanare un decreto attuativo, con il quale stabilire le modalità ed i criteri per l’effettuazione delle verifiche e dei controlli.

In altre parole il MISE avrebbe dovuto definire, tramite un decreto attuativo, il layout del registro, l’elenco e la periodicità delle verifiche, oltre ai criteri di qualifica dei verificatori.

È bene chiarire che l’assenza del decreto attuativo non cancella il vincolo per il datore di lavoro di effettuare manutenzione regolare di mantenere un registro delle verifiche da esibire in caso di controlli da parte delle autorità competenti.

Nel corso degli anni, il CEI ha reso disponibili diverse norme e guide dedicate alle verifiche ed alla manutenzione degli impianti, che contemplano tutto ciò che veniva richiesto all’atteso Decreto Attuativo.
La seguente tabella 2 elenca le norme e le guide principalmente usate per la redazione dei verbali di verifica che dovrebbero essere alla base dei contratti di manutenzione.

tabella 2 - manutenzione degli impianti elettrici

Tabella 2 – Principali riferimenti normativi in materia di verifica e manutenzione degli impianti

Per quanto riguarda la qualifica del personale, il riferimento è il DM 37-08 che richiede l’intervento di imprese abilitate in caso di manutenzione straordinaria, ampliamento o trasformazione di impianto.
Anche in caso di manutenzione ordinaria in presenza di rischio elettrico ovvero in presenza di parti attive non protette o non sufficientemente protette a distanze inferiori a quelle stabilite dalla tabella 1 allegato IX del d.lgs. 81/08, il personale deve essere qualificato dal datore di lavoro secondo i criteri riportati nella norma CEI 11-27.

tabella 3 - manutenzione degli impianti elettrici

Tabella 3 – Distanze limite da parti attive (tabella 1 allegato IX)

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Massimo Monopoli

Ingegnere Elettrotecnico - Progettazione impianti tecnologici - Efficienza energetica - Produzione energia da fonti rinnovabili presso Studio Simax (www.studiosimax.it), studio di ingegneria specializzato nella progettazione di impianti tecnologici
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