Chi vigila sulla filiera dell’efficienza energetica?

efficienza energetica

efficienza energeticaNel corso degli anni l’Unione Europea ha introdotto una serie di indicazioni, normative e direttive molto chiare in materia di efficienza energetica. Quello che però non è chiarissimo è come tutto ciò debba essere applicato, da chi e come vada monitorato.

Se facciamo un passo indietro con la memoria, il primo a comparire sulla scena fu il “responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia” introdotto dall’art. 19 della legge 10/91 con il compito (responsabilità) di comunicare i dati energetici relativi alle proprie strutture e imprese al Ministero dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato, che ha successivamente delegato il FIRE (Federazione per L’uso Razionale dell’Energia) per la raccolta dei dati.
L’obbligo di Nomina e relativa comunicazione entro il 30 aprile, ricade nel caso in cui i consumi aziendali eccedano i 10000 TEP (Tonnellate Equivalenti di Petrolio) per il settore industriale e 1000 TEP per gli altri settori.
Al responsabile per l’uso razionale dell’energia, che ha assunto il titolo di “Energy Manager – EM”, la legislazione non ha mai richiesto particolari competenze, tanto che il compito era ridotto alla mera compilazione di moduli.

Per vedere la comparsa del cosiddetto “esperto in gestione dell’energia”, ovvero il soggetto che ha le conoscenze, l’esperienza e la capacità necessarie per gestire l’uso dell’energia in modo efficiente, abbiamo dovuto attendere il D.Lgs. 115 del 2008.
L’esperto in gestione dell’Energia (EGE) ha avuto fin dal 2009 una norma italiana (UNI CEI 11339) che ne definiva le caratteristiche. Dalla lettura della norma si intuiva di avere a che fare con un fine conoscitore delle materie tecniche elettrotecnica, meccanica, termotecnica, un discreto avvocato e un ottimo commercialista. Molta conoscenza, ma purtroppo la legislazione non gli ha mai assegnato incarichi e responsabilità e nemmeno un collegamento con il “cugino” EM, che poteva quindi continuare a ignorare tutto e inviare i dati dei consumi aziendali a chi di dovere entro il 30 aprile.

la filiera dell'efficienza energeticaLa Diagnosi Energetica ha invece fatto la sua comparsa con il D.Lgs. 311 – 2006, che ne introduceva l’obbligo di redazione e invio in comune, in accompagnamento al progetto previsto dall’art. 28 della legge 10-91, in caso di intervento di riqualificazione energetico.
La Diagnosi Energetica venne definita come la procedura sistematica volta a fornire una adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di una attività e/o impianto industriale o di servizi pubblici o privati, a individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi – benefici e riferire in merito ai risultati.
Introdotto concetto e obbligo, il “buco” normativo è stato colmato tramite il TR (Rapporto Tecnico) UNI CEI 11428 che definiva le caratteristiche di una diagnosi energetica redatta a regola d’arte a prescindere dal campo di applicazione edificio, processo, servizio.
La normativa tecnica europea ha mosso i suoi passi solo quando il concetto di diagnosi energetica è stata introdotta dalla direttiva 2012/27/UE (recepita in Italia con il D.Lgs. 102-2014) con relativo obbligo di redazione quadriennale per:

  • grandi aziende con organico medio annuo maggiore di 250 addetti o fatturato maggiore di 50 milioni di Euro e bilancio maggiore di 43 milioni di Euro;
  • imprese a forte consumo di energia (energivore) con consumi annui di energia elettrica maggiori di 2,4 GWh e l’incidenza dei costi energetici superiore al 2%.

Sempre secondo il D.Lgs. 102-2014 a partire dal secondo anno di pubblicazione (dal 19 luglio 2016), le diagnosi energetiche (ma anche quelle del 311-2006?) potranno essere redatte solo da EGE certificati da enti terzi secondo i requisiti fissati dalla norma UNI CEI 11339.

La Diagnosi Energetica venne definita come la procedura sistematica volta a fornire una adeguata conoscenza del profilo di consumo  energetico di un edificio o gruppo di edifici, di una attività e/o impianto industriale o di servizi pubblici o privati.

Con l’obbligo di redazione di diagnosi energetica esteso a livello europeo, venne introdotta la serie di norme UNI CEI EN 16247 a copertura del buco temporaneamente coperto dal TR 11428. Parliamo di “serie di norme” perché, accanto alla parte 1 (Requisiti generali delle diagnosi energetiche), sono previste le parti 2 (building), 3 (processi industriali) e 4 (servizi come ad esempio i trasporti).
La parte 1 introdusse anche la definizione di Energy Auditor. Ovvero l’individuo, gruppo di persone od organismo che effettua una diagnosi energetica.
Le caratteristiche dell’Energy auditor sono quindi state introdotte con la parte 5 della norma UNI CEI 16247 attualmente (maggio 2016) disponibile ancora solo in lingua inglese.
Riassumendo:
–    L’EM (Energy Manager) è quello che comunica i dati dei consumi aziendali entro il 30 aprile per le aziende che consumano più di 10000 Tep nel settore industriale e 1000 Tep negli altri settori. A lui non sono richiesti requisiti particolari.
–    L’EA (Energy Auditor) è quello che redige la diagnosi energetica per le grandi aziende e per le aziende energivore secondo i tempi del D.Lgs. 102-2014 e nei casi previsti dal D.Lgs. 192-2005 in caso di riqualificazioni energetiche degli edifici. I requisiti a lui richiesti sono quelli previsti dalla norma UNI CEI EN 16247-5 ma, almeno per i casi previsti dal D.Lgs. 102-2014 (non chiaro per quelli previsti dal D.Lgs. 192-2005) deve essere un EGE certificato da un ente terzo ai sensi della norma UNI CEI 11339.
–    L’EGE (Esperto in Gestione dell’Energia) è un individuo che ha le caratteristiche della norma UNI CEI 11339.

Al termine di questa analisi la domanda rimane una: chi vigilerà sulla correttezza dell’intera filiera e verificherà che il tutto venga svolto in maniera rigorosa?

Autore: Ing. Massimo Monopoli, Studio Simax per ElettricoMagazine

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Massimo Monopoli

Ingegnere Elettrotecnico - Progettazione impianti tecnologici - Efficienza energetica - Produzione energia da fonti rinnovabili presso Studio Simax (www.studiosimax.it), studio di ingegneria specializzato nella progettazione di impianti tecnologici
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