Come installare i climatizzatori e rispettare i vincoli dell’edilizia

Come installare i climatizzatori e rispettare i vincoli dell'edilizia

Come installare i climatizzatori e rispettare i vincoli dell'ediliziaDopo l’insopportabile calura estiva, questo è il momento propizio per acquistare i climatizzatori a prezzi ragionevoli. Ma occorre ottenere un permesso o un’autorizzazione per installarlo in ambito domestico? In linea di massima no, anche grazie alle disposizioni di liberalizzazione dell’attività edilizia contenute nel Decreto Sblocca Italia n. 133/2014 (decreto legislativo nr. 133-2014), che prevedono che l’installazione (o la sostituzione) di apparecchi per la climatizzazione e il condizionamento degli ambienti domestici rientri nelle attività di manutenzione ordinaria e pertanto non necessitano di comunicazioni al Comune o altre autorizzazioni.

Climatizzatori nei centri storici?

Questo vale, però, solo quando non esistano vincoli o disposizioni particolari fissate dal Regolamento Edilizio Comunale, per esempio, nelle aree del centro storico nell’eventualità che l’apparecchio disponga di un’unità esterna. In questi casi è sempre opportuno interpellare l’ufficio tecnico comunale, per sincerarsi dell’esistenza o meno di procedure particolari in vigore, come le comunicazioni di inizio lavori asseverate da un tecnico abilitato.
Altro caso in cui occorre porre particolare attenzione prima di installare un condizionatore con unità esterna è l’esistenza di un vincolo paesaggistico, in cui potrebbe essere necessario anche il rilascio di un nullaosta da parte della Soprintendenza ai beni culturali. La Cassazione penale (952/15) ha sottolineato che l’installazione di tali impianti da parte di un esercizio commerciale (sala giochi) in un’area sottoposta a vincolo paesaggistico genera responsabilità penale per violazione del d.lgs. 42/2004 (per alterazione estetica) e del TU edilizia (articolo 44) qualora si violi un regolamento locale.

Quale la potenza massima del climatizzatori?

Oltretutto, non tutti i climatizzatori monosplit o dual split sono installabili in ambito domestico senza permessi: la potenza massima ammissibile è quella di 12 kW (pompe di calore aria aria di PTU nominale inferiore a 12 kW).
Ad agosto il TAR del Lazio ha stabilito con la Sentenza n. 10826/2015 (tar-lazio-sentenza-n-10826_2015) una multa per l’installazione dell’unità esterne di un climatizzatore senza SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), confermando la sanzione amministrativa inflitta dal Comune di Civitavecchia, di 516 euro al proprietario di una galleria d’arte in possesso di due apparecchiature esterne sul fabbricato. Il TAR ha stabilito anche che è irrilevante se il soggetto sanzionato lo abbia già trovato montato nell’immobile acquisito successivamente, perché aveva comunque il dovere di adottare ogni iniziativa necessaria a ripristinare la perpetrata violazione.
Per il TAR, come già per il Consiglio di Stato (nr. 4744/2008), i climatizzatori rappresentano impianti tecnologici e pertanto qualora siano collocati all’esterno dei fabbricati rientrano tra gli interventi edilizi soggetti a SCIA anche dopo il Decreto Sblocca Italia n. 133/2014 (decreto legislativo nr. 133-2014) che esclude la SCIA solo nel caso di “edilizia libera”, ovvero per gli “interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW”.
Con o senza titolo abilitativo infatti l’art. 6, comma 1, del d.P.R. n. 380/2001 (D.P.R.380_01) prevede che i condizionatori siano sempre conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, delle normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, relative all’efficienzaenergetica e alle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. 42/2004).

Da non tralasciare, inoltre, la questione legata al rumore prodotto perché, come stabilito dalla recente sentenza della Cassazione n. 7912/2015, se le emissioni del condizionatore superano la normale tollerabilità possono comportare sia sanzioni amministrative sia penali, nel caso in cui non siano utili all’esercizio di un’attività rumorosa.

Massima allerta, dunque, per non incorrere in sanzioni, in nome del pubblico decoro e dello stile!

 Autore: Arch. Annalisa Galante per ElettricoMagazine

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