Come previsto dall’art. 6 comma 1 del DM n. 37/2008 le imprese installatrici devono realizzare gli impianti secondo la regola dell’arte, in conformità alla normativa vigente e sono responsabili della corretta esecuzione degli stessi.
Gli impianti si considerano eseguiti a regola dell’arte se sono realizzati in conformità alla vigente normativa e alle norme dell’UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell’Unione europea o che sono parti contraenti dell’accordo sullo spazio economico europeo.
Il DM n. 37/2008 ribadisce, inoltre, quanto già previsto dall’articolo 5 comma 6 del DPR n. 447/1991 ossia che gli impianti elettrici nelle unità immobiliari ad uso abitativo realizzati prima del 13 marzo 1990 (data di entrata in vigore della legge n. 46/1090) si considerano adeguati se dotati di:
Il DM n. 37/2008, a differenza di quanto previsto dalla legge n. 46/1990, non prevede alcun obbligo di adeguare i vecchi impianti, ma si limita ad affermare che risultano adeguati gli impianti che possiedono i requisiti sopra evidenziati.
L’impresa installatrice prima dell’inizio dei lavori per la costruzione o ristrutturazione dell’edificio contenente gli impianti previsti dal DM n. 37/2008, deve affiggere un cartello da cui risultino i propri dati identificativi e, se è prevista, la redazione del progetto da parte di un professionista, il nome del progettista dell’impianto o degli impianti.
Per ottemperare a quanto sopra, l’installatore deve conoscere, almeno per gli aspetti principali, la classificazione degli ambienti ordinari o speciali in cui l’impianto elettrico deve rispettare le caratteristiche particolari, come ad esempio:
Inoltre l’installatore deve eseguire, o far eseguire, la valutazione complessiva del rischio elettrico che comprende anche:
Nei luoghi di lavoro il D.Lgs. n. 81/2008 all’art. 80 del capo III del titolo III prevede che il datore di lavoro deve prendere tutte le misure necessarie affinché i materiali, le apparecchiature e gli impianti elettrici messi a disposizione dei lavoratori siano progettati, costruiti, installati, utilizzati e mantenuti in modo da salvaguardare i lavoratori stessi
da tutti i rischi di natura elettrica ed in particolare quelli derivanti da:
Al fine di garantire la sicurezza a cui sono esposti i lavoratori, il D.Lgs. n. 81/2008 obbliga il datore di lavoro ad eseguire una specifica valutazione del rischio elettrico nel luogo di lavoro tenendo conto delle condizioni e caratteristiche specifiche del lavoro, ivi comprese eventuali interferenze in tutte le condizioni di esercizi prevedibili.
A seguito di questa valutazione il datore di lavoro deve adottare le misure tecniche ed organizzative necessarie a:
La regola dell’arte deve considerarsi un concetto in continua evoluzione, figlio del periodo storico in cui si vive, della conoscenza tecnica di quel periodo e delle leggi e consuetudini in vigore nello stesso tempo. Occorre quindi mantenersi aggiornati sulla evoluzione normativa, sia tecnica (norme CEI) sia legislativa (Leggi, Decreti Ministeriali, ecc.).
Articolo di UNAE Emilia Romagna per ElettricoMagazine
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