La richiesta occulta di adeguamento degli impianti allacciati alla rete BT

Delibera 786/2016/R/eel: le tempistiche per le verifiche per le protezioni di interfaccia di impianti connessi alle reti BT. Cosa succede se la prova fallisce?
fotovoltaico

Gli impianti di produzione collegati alla rete BT prima del 01/07/2012 erano conformi all’allora vigente norma CEI 11-20 che richiedeva un unico dispositivo di interfaccia con deroga al di sotto dei 20 kW fino a 3 convertitori statici. Ne deriva che le protezioni di interfaccia erano “esterne agli inverter” per tutti gli impianti al di sopra dei 20 kW o in caso di più di 3 convertitori statici installati.

Non essendoci norme relative al prodotto “protezione di interfaccia” il riferimento più autorevole per l’epoca era la direttiva ENEL DK 5940 che dall’edizione del 2006 richiedeva la precisione sulle soglie di intervento riportata nella seguente tabella 1.

soglie di intervento

Non è dato modo di sapere come fosse strutturata la prova per ottenere l’omologazione di ENEL, ma è altrettanto evidente che a queste protezioni non è mai stata richiesta la prova di verifica del funzionamento in campo, nemmeno in occasione degli adeguamenti alla delibera 243/2013/R/eel che, in un’ottica di contenimento dei costi degli adeguamenti, non richiedeva la prova tramite cassetta prova relè.

Ora, la delibera 786/2016/R/eel richiede di effettuare le verifiche sulle protezioni entro i termini stabiliti: 30/09/2017 per gli impianti connessi prima del 01/01/2010; 31/12/2017 per gli impianti connessi dal 01/01/2010 in poi. Infatti, a meno di casi particolari, per gli impianti in questione sono già passati più di 5 anni dalla connessione alla rete.

Ebbene le tolleranze richieste dall’allegato G della norma CEI 0-21 sulle soglie in frequenza sono quelle indicate dalla precedente tabella 1 e comunque confermate dalle varie edizioni della norma CEI 0-21 ovvero ± 20mHz.

Tale limite posto su protezioni, al quale non è mai stata richiesto il rispetto durante prove in campo, o che addirittura riportano sulla scheda tecnica del produttore una tolleranza più larga, non viene rispettato durante le verifiche con cassetta prova relè dalla pressoché totalità delle protezioni installate.

Ne deriva che a valle della prova fallita, viene richiesto l’adeguamento del sistema di protezione secondo due possibili soluzioni da concordare con il gestore di rete:

  1. alla norma CEI 0-21, con tutte le soglie da questa prevista, e che richiede installazione di UPS e di un dispositivo di rincalzo, richiesto oltre i 20 kW;
  2. a quanto richiesto all’allegato A70 del codice di rete Terna ovvero inserendo una nuova protezione con tolleranze sulle soglie in tensione e frequenza adeguate, ed impostando i soli valori delle soglie di massima minima tensione (0,8 – 1,2 Vn) e frequenza (49 – 51 Hz) come per la vecchia protezione, senza modificare lo schema impiantistico.

In ogni caso, delle modifiche dovranno essere opportunamente informati gli enti interessati ovvero: Gestore di Rete, GSE e, in caso di modifica dello schema, l’agenzia delle dogane per gli impianti di potenza nominale maggiore di 20 kW.

 

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Massimo Monopoli

Ingegnere Elettrotecnico - Progettazione impianti tecnologici - Efficienza energetica - Produzione energia da fonti rinnovabili presso Studio Simax (www.studiosimax.it), studio di ingegneria specializzato nella progettazione di impianti tecnologici
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