Dichiarazione di conformità: le verifiche a fine lavori

La dichiarazione di conformità alla regola dell’arte, così denominata dall’articolo 5 del Decreto 27 marzo 2008, n 37 (sinteticamente DM 37/08): le verifiche a fine lavori
dichiarazione di conformità impianti elettrici

La dichiarazione di conformità alla regola dell’arte, così denominata dall’articolo 5 del Decreto 27 marzo 2008, nr 37 (sinteticamente DM 37/08) risulta essere un allegato obbligatorio di moltissimi adempimenti quali:

  • ottenimento di agibilità o abitabilità degli edifici;
  • documento di Valutazione del Rischio (DVR) o Piano di sicurezza e coordinamento (PSC) ai sensi del D.lgs. 81-2008 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
  • contratti di gestione e manutenzione degli impianti;
  • compravendita o locazione degli immobili.

Con questo quarto ed ultimo articolo si vogliono approfondire le tematiche legate all’importantissima fase della fine lavori con particolare riferimento alle verifiche sugli impianti.

Verifiche sugli impianti

Con la sottoscrizione della Dichiarazione di Conformità alla regola dell’Arte, secondo il modello allegato 1 al DM 37/08, il legale rappresentante dell’impresa installatrice dichiara, tra le altre cose, di aver controllato l’impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge.

È immediato constatare che il verbale di verifica sull’impianto ultimato, non figura tra gli allegati obbligatori della Dichiarazione di Conformità. Lo stesso modulo ministeriale, prevede però la possibilità di elencare gli allegati “facoltativi”. Approfondendo la questione relativa all’assunzione di responsabilità dell’impresa installatrice, con la consegna della Dichiarazione di Conformità, l’allegazione di un verbale di verifica risulta sia una garanzia per il cliente in relazione ad un lavoro correttamente eseguito che, soprattutto, una tutela per l’impresa installatrice che certifica, sia la sicurezza e la funzionalità dell’impianto, sia la rispondenza agli accordi contrattuali, al momento della consegna dell’impianto.

Verbale di verifica per la dichiarazione di conformità

Il verbale di verifica risulta tanto più efficace tanto più è completo di informazioni in relazione a:

  • riferimenti a norme e capitolati di appalto;
  • elenco delle verifiche effettuate;
  • data, ora e durata;
  • nome del verificatore ed eventuali nominativi di altri tecnici presenti;
  • elenco strumenti di misura utilizzati completi di certificati di conformità alle relative norme e verbali di taratura.

Salvo ulteriori particolari richieste in fase di contratto di appalto, le norme tecniche CEI ed UNI relative agli impianti, dedicano sempre un’ampia e fondamentale sezione, alla corretta realizzazione delle verifiche, distinguendole in: esami a vista e prove strumentali, di fine lavori e periodiche per l’esecuzione di una corretta manutenzione.

Restringendo il campo al settore elettrico ed agli impianti in Bassa Tensione, il riferimento normativo è la parte 6 della norma CEI 64-8 che ribadisce che le verifiche devono necessariamente iniziare dall’analisi della documentazione del progetto esecutivo aggiornata con le varianti intercorse in corso d’opera.

La corretta manutenzione degli impianti elettrici risulta essere uno specifico obbligo per il datore di lavoro in forza dell’art. 86 del d.lgs. 81/2008.

Per quanto attiene alle verifiche iniziali queste vengono suddivise in esami a vista ed in prove strumentali.

Gli esami a vista devono accertare che i componenti elettrici che sono parte dell’impianto fisso siano:

  • conformi alle prescrizioni di sicurezza delle relative Norme ed al capitolato speciale di appalto se presente;
  • scelti correttamente e messi in opera in accordo con le prescrizioni della presente Norma e con le istruzioni del costruttore;
  • non danneggiati visibilmente in modo tale da compromettere la sicurezza.

Gli esami a vista previsti dalla norma CEI 64-8, per quanto applicabili in funzione dell’applicazione, sono elencati in tabella 1.

Verifiche di fine lavori dichiarazione di conformità

Tabella 1 – Esami a vista

L’esame a vista deve comprendere tutte le prescrizioni per gli ambienti e le applicazioni particolari.
Per quanto attiene alle prove strumentali, sono elencate in tabella 2 preferibilmente nell’ordine indicato, quelle da eseguire. Viene riportata nella stessa tabella 2 la colonna con l’indicazione dell’articolo della norma CEI 64-8 in cui viene descritta la prova.

Verifiche di fine lavori dichiarazione di conformità

Tabella 2 – Elenco prove strumentali

Nella prova 5, ovvero “protezione mediante interruzione automatica dell’alimentazione”, sono comprese, per gli impianti con sistema di distribuzione TT, la misura della resistenza di terra e di funzionamento degli interruttori differenziali.
Relativamente alle verifiche per gli impianti elettrici,  è disponibile una corposa guida (CEI 64-14) che fornisce numerosi dettagli in relazione alla strumentazione necessaria per l’esecuzione delle prove ed alle corrette modalità di esecuzione delle stesse.

Nella seguente tabella 3 vengono riassunti i riferimenti normativi relativi alla realizzazione degli impianti ed alla corretta esecuzione delle verifiche.

Verifiche di fine lavori - dichiarazione di conformità

Tabella 3 – Riferimenti normativi

Da sapere

Con la sottoscrizione della dichiarazione di conformità alla regola dell’arte secondo il modello del DM 37/08, il legale rappresentante dell’impresa installatrice dichiara, tra l’altro di aver controllato l’impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge.

Per gli impianti elettrici in Bassa Tensione, il riferimento è la parte 6 della norma CEI 64-8. Il CEI ha inoltre pubblicato la guida CEI 64-14 che approfondisce la tematica relativa alla corretta esecuzione delle verifiche che si dividono in esami a vista e prove strumentali.

Le verifiche sugli impianti elettrici devono essere eseguite regolarmente nei luoghi di lavoro come previsto dall’art. 86 del d.lgs. 81/2008.

I diversi aspetti della dichiarazione di conformità

Questo articolo fa parte di un insieme di articoli dedicati alla dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico. Negli altri articoli sono stati approfonditi alcuni aspetti relativi al DM 37/08 ed in particolare:

Inoltre, gli esperti di Impianti a Livelli (Associazione Componenti e Sistemi per Impianti CSI) ha risposto ad alcune domande relative a Dichiarazione di Conformità (DI.CO.), la Dichiarazione di Rispondenza (DI.RI.).

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Massimo Monopoli

Ingegnere Elettrotecnico - Progettazione impianti tecnologici - Efficienza energetica - Produzione energia da fonti rinnovabili presso Studio Simax (www.studiosimax.it), studio di ingegneria specializzato nella progettazione di impianti tecnologici
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